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FAQ
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E SE FACCIO UN INCIDENTE CON UN VEICOLO NON ASSICURATO?
In caso di auto senza assicurazione o non identificata interviene il Fondo di garanzia per le vittime della strada, un organismo operativo dal 12 giugno 1971 amministrato dalla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.).
Questo Fondo ha il compito di garantire il giusto risarcimento ai danneggiati in caso di sinistro che coinvolge un mezzo non assicurato oppure un veicolo che non viene identificato, i cosiddetti pirati della strada. È alimentato da una aliquota sui premi per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in sintesi la pagano tutti coloro che fanno una polizza assicurativa.

E SE FACCIO UN INCIDENTE CON UN VEICOLO STRANIERO?
L UCI è l’Ufficio Nazionale di Assicurazione per l’Italia per i veicoli a motore in circolazione internazionale
Il suo compito è proprio quello di gestire le pratiche di risarcimento danni, provocati da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri su territorio italiano (e, in casi particolari, anche degli incidenti subiti all’Estero da veicoli italiani). Ricevuta la raccomandata
l’UCI indicherà, a chi ha subito il danno, la compagnia interessata
alla liquidazione del danno in oggetto.

COSA FARE SUBITO DOPO UN INCIDENTE STRADALE?
Primo soccorso, modulo CID, comunicazione all'assicurazione e risarcimento diretto: tutto quello che devi sapere (e fare) dopo un incidente stradale.

COSA FARE QUANDO SONO COINVOLTI PIU VEICOLI UN INCIDENTE STRADALE?
Spesso neii sinistri stradali che sono  coinvolti più veicoli, come ad esempio un tamponamento a catena  non viene utilizzato l'indenizzo diretto, di conseguenza il danneggiato dovrà richiedere il risarcimento del danno all’Assicurazione del veicolo direttamente responsabile del sinistro stradale.

COS'E' INDENIZZO DIRETTO?
In seguito al Decreto Bersani, a partire dal 1° febbraio 2007 è stata introdotta un’importante innovazione in ambito assicurativo, nota come indennizzo o risarcimento diretto. Tale norma prevede che, se si rimane coinvolti in un incidente di cui non si è responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, il rimborso vada richiesto direttamente alla propria compagnia e non a quella della controparte che ha causato il sinistro

SINISTRO SENZA COLLISIONE IL RISARCIMENTO E' POSSIBILE?
Certo è possibile , l’assicurazione prevede il risarcimento anche in assenza di impatto tra veicoli.Questa possibilità è valida sia per RC auto, che per RC moto.
Di conseguenza, se un automobilista distratto taglia uno stop nella strada che percorri tutti i giorni per andare al lavoro, facendoti sbattere contro un muro, ’assicurazione ti dovrà risarcire, anche se comunque il danneggiato deve dimostrare che il sinistro è avvenuto a causa della condotta dell’altro veicolo, senza la quale esso non si sarebbe verificato (si parla di nesso causale).

QUALI SONO I TEMPI PER UN RISARCIMENTO?
In caso di danni al veicolo e alle cose la richiesta di risarcimento, oltre al Cid, deve contenere le seguenti informazioni:
le generalità di eventuali testimoni;
l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia;
il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia utile per accertare il danno.
In caso, invece, di lesioni subite dai conducenti, la richiesta deve indicare:
l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
l’entità delle lesioni subite;
una dichiarazione relativa all’eventuale spettanza di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista

ENTRO QUANTO TEMPO LA COMPAGNIA DEVE RISPONDERE AD UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO?
Se il danneggiato ha ragione, in tutto o solo in parte, la Compagnia comunicherà un’offerta di risarcimento, in tempi diversi a seconda dei casi:
Se la richiesta di risarcimento pervenuta è completa di tutte le informazioni necessarie per la valutazione del danno ed è conforme ai requisiti previsti dalla legge, la Compagnia è tenuta a rispondere con una offerta di risarcimento:
entro 30 giorni per i danni al veicolo e alle cose qualora il Modulo Blu sia stato firmato da entrambi i conducenti (o assicurati) dei veicoli coinvolti;
entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose qualora il Modulo Blu sia sprovvisto di doppia firma;
entro 90 giorni per i danni alla persona del conducente. L’importo del rimborso viene calcolato utilizzando una formula apposita prevista dalla legge, che viene determinata tenendo conto dei punti percentuali di danno biologico e dell’età del danneggiato.
Se la richiesta di risarcimento non risulta completa o conforme alla legge, entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione la Compagnia dovrà fare richiesta delle integrazioni necessarie. I termini per la sua liquidazione verranno sospesi fino a quando non saranno inviati tutti i dati mancanti.
Se i danni non rientrano nella procedura di risarcimento diretto, la Compagnia, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, è tenuta a comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, le ragioni per l’esclusione della pratica dalla procedura. In questi casi, sarà la stessa Compagnia a inoltrare la richiesta del proprio assicurato alla Compagnia Assicuratrice del responsabile.

COSA SUCCEDE SE NON SI E'D'ACCORDO SUL RISARCIMENTO OFFERTO DALL'ASSICURAZIONE?
E’ possibile che il danneggiato non sia soddisfatto o non concordi con quanto comunicato dalla Compagnia in merito al risarcimento proposto o per la mancata offerta. In questi casi l’assicurato ha il diritto di esercitare un’azione legale nei confronti della Compagnia.E’ bene ricordare che il diritto al risarcimento al danno, per legge, si prescrive entro 2 anni dalla data del sinistro e che per qualsiasi insoddisfazione relativa al servizio offerto dalla propria Compagnia si può presentare un reclamo rivolgendosi all’ufficio dedicato indicato nella nota informativa precontrattuale o sul sito web della compagnia stessa.Qualora il problema non venisse risolto, fermo restando il diritto all’azione legale, è possibile ricorrere anche alla procedura di conciliazione dell’ANIA/Associazione dei Consumatori, attivando una procedura gratuita grazie alla quale risolvere i contrasti per sinistri con danni fino a 15.000 euro.


QUANDO INTERVIENE IL FONDO VITTINE DELLA STRADA?
Quando interviene il Fondo per le Vittime della Strada?
La legge stabilisce che ogni automezzo circolante debba essere obbligatoriamente assicurato affinchè, in caso di incidente, il danneggiato sia messo nelle condizioni di ottenere il giusto risarcimento. Proprio per garantire ciò è stato istituito un fondo, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che ha il compito di intervenire tutte le volte che in un incidente stradale viene coinvolto un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato. Il fondo agisce per mezzo di Compagnie assicuratrici c.d. designate che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro.Il fondo di garanzia per le vittime della strada è un fondo istituito già con la L. n. 990 del 1969 (oggi abrogata per effetto dell’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private) o oggi disciplinato dagli articoli 283 e seguenti del D.Lgs. n. 209 del 2005 e gestito dalla Consap, società ad integrale capitale pubblico che agisce sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive, e ha il compito di garantire il giusto risarcimento ai danneggiati in caso di sinistro che coinvolge un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il conducente, dopo l'incidente, riesca a darsi alla fuga senza consentire al danneggiato di annotarsi gli estremi della targa.
Dopo avere il liquidato il danno, il Fondo procede a recuperare quanto pagato direttamente dal danneggiante (sempre che questi venga identificato).





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